{"id":21015,"date":"2022-08-22T09:35:41","date_gmt":"2022-08-22T07:35:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.comune.sestu.ca.it\/?page_id=21015"},"modified":"2023-07-03T11:31:27","modified_gmt":"2023-07-03T09:31:27","slug":"giochi-leciti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/servizi\/attivita-produttive-e-commercio\/attivita-produttive-e-commerciali\/giochi-leciti\/","title":{"rendered":"Giochi leciti"},"content":{"rendered":"\n<p>Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l\u2019Amministrazione non \u00e8 responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novit\u00e0 normative (data aggiornamento scheda: 03\/07\/2023).<\/p>\n\n\n\n<p>Modalit\u00e0 procedimento: Suapee&nbsp;<a href=\"http:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/giochi-leciti-indicazioni-per-la-presentazione-della-pratica-suapee\/\">(indicazioni iter)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ufficio competente per materia:&nbsp;<a href=\"http:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/amministrazione\/aree-amministrative\/personale-informatica-protocollo-attivita-produttive-commercio-e-agricoltura\/ufficio-attivita-produttive-e-commercio\/\">Ufficio attivit\u00e0 produttive, commercio e agricoltura<\/a>&nbsp;indirizzo mail&nbsp;<a href=\"mailto:commercio@comune.sestu.ca.it\">commercio@comune.sestu.ca.it<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Definizione: i giochi leciti, e gli apparecchi idonei per il gioco, sono descritti e elencati ai sensi dell&#8217;art.110 comma 6 e 7 del TULPS (<span style=\"font-size: revert; color: initial;\">R.D. n.773 del 18 giugno 1931<\/span>):<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-layout-flow\"><div class=\"wp-block-group__inner-container\">\n<p><em> &#8220;6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di  attestato di conformit\u00e0 alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze  &#8211;  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui  all&#8217;articolo 14-bis, comma 4, del  decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l&#8217;introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico  definiti  con  provvedimenti del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l&#8217;elemento  aleatorio  sono  presenti anche  elementi  di  abilit\u00e0,  che  consentono al giocatore la possibilit\u00e0 di scegliere, all&#8217;avvio o nel corso  della  partita,  la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute pi\u00f9 favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita \u00e8 di quattro secondi e che  distribuiscono  vincite  in  denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla  macchina. Le vincite, computate dall&#8217;apparecchio in modo  non  predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  pi\u00f9 di  140.000  partite,  devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In  ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del  poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pu\u00f2 essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla  lettera  a); b) quelli,  facenti parte della  rete telematica di cui all&#8217;articolo 14-bis,  comma  4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive  modificazioni,  che si attivano esclusivamente in presenza  di  un  collegamento  ad  un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali  apparecchi, con regolamento del Ministro dell&#8217;economia e delle  finanze  di  concerto con il Ministro dell&#8217;interno, da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalit\u00e0 di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l&#8217;importo  massimo e le  modalit\u00e0 di  riscossione  delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilit\u00e0 e di sicurezza,  riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione  del  giocatore  da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici  e degli altri punti autorizzati  alla  raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>7. Si considerano, altres\u00ec, apparecchi e congegni  per  il  gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la  sua  abilit\u00e0 fisica,  mentale o strategica, attivabili unicamente con l&#8217;introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita,  a  un  euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non \u00e8 superiore  a venti volte il costo della partita; b) LETTERA ABROGATA DALLA L.30 DICEMBRE 2004, N.311; c) quelli, basati  sulla  sola  abilit\u00e0 fisica,  mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita pu\u00f2 variare in relazione all&#8217;abilit\u00e0 del  giocatore e il costo della singola partita pu\u00f2 essere superiore a 50  centesimi  di euro;  c-bis) quelli, meccanici  ed  elettromeccanici  differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici  ed  elettromeccanici, per i quali l&#8217;accesso al gioco \u00e8 regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. <\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Definizioni attivit\u00e0 degli operatori:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 di distribuzione di giochi leciti e attivit\u00e0 di gestione, anche indiretta, di giochi leciti:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>sono tutte quelle attivit\u00e0 di fornitura di apparecchi da gioco presso gli esercizi abilitati all\u2019installazione e nelle sale giochi creati da soggetti autorizzati alla produzione e all\u2019importazione;<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 di produzione di giochi leciti:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u00e8 produttore di apparecchi di giochi colui i quale, iscritto all\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1 comma 533 della legge 266\/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale, <em>Decreto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n.2302 del 29\/5\/2013<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 di importazione di giochi leciti:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>importatore di apparecchi da gioco colui i quale, iscritto all\u2019elenco di cui all\u2019articolo 1, comma 533 della legge 266\/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati od installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilit\u00e0, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario, <em>Decreto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n.2302 del 29\/5\/2013<\/em>;<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>attivit\u00e0 di sala giochi:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>\u00e8 &#8220;sala giochi&#8221; una sala pubblica da gioco ovvero un esercizio composto da uno o pi\u00f9 locali la cui attivit\u00e0 prevalente \u00e8 porre a disposizione della clientela, a fronte del pagamento delle previste tariffe, una variet\u00e0 di giochi leciti quali biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo definiti all\u2019art. 110 del T.U.L.P.S. e altre apparecchiature per intrattenimento: sale dedicate alle VLT- videolottery, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive;<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>installazione di giochi leciti presso circoli privati o esercizi commerciali:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>i giochi leciti possono essere esercitati all&#8217;interno di esercizi commerciali o di circoli privati non autorizzati alla somministrazione previo rilascio di una licenza, ai sensi dell&#8217;art. 86 del TULPS, da parte del Comune nel quale sono situati i locali oggetto di intervento.<\/p>\n\n\n\n<p>Requisiti onorabilit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>requisiti antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159\/2011;<\/li>\n\n\n\n<li>requisiti per l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto n.773\/1931.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tabella giochi:<\/p>\n\n\n\n<p>la tabella dei giochi proibiti deve essere vidimata dal Comune e esposta in luogo visibile nell&#8217;esercizio in ottemperanza di quanto stabilito dall\u2019art.110 del TULPS e dell\u2019art.195 del Regolamento di esecuzione del TULPS.<\/p>\n\n\n\n<p>Distanza locali di gioco e luoghi sensibili:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>\u00c8 vietata l&#8217;apertura di sale da gioco, sia tradizionali sia Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco, sia la nuova installazione di apparecchi per il gioco d&#8217;azzardo lecito di cui all&#8217;articolo 110, comma 6, del regio decreto n.773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza determinata dalla Giunta<\/em> <em>regionale entro il limite massimo di 500 metri, misurati per la distanza pedonale pi\u00f9 breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori\u201d<\/em>, a<em>rt.12 comma 2 Autorizzazione all&#8217;esercizio Legge Regionale (Regione Autonoma della Sardegna) 11 gennaio 2019, n.2 &#8220;Disposizioni in materia di disturbo da gioco d&#8217;azzardo&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Normativa:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Decreto Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n.2302 del 29\/5\/2013;<\/li>\n\n\n\n<li>Legge Regionale n.5 del 18\/05\/2006 Regione Autonoma della Sardegna;<\/li>\n\n\n\n<li>R.D. n.773 del 18 giugno 1931, TULPS;<\/li>\n\n\n\n<li>R.D. n.635 del 6 maggio 1940, Regolamento di esecuzione del TULPS;<\/li>\n\n\n\n<li>Legge Regionale n.2 del 11\/01\/2019 Regione Autonoma della Sardegna.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l\u2019Amministrazione non \u00e8 responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novit\u00e0 normative (data aggiornamento scheda: 03\/07\/2023).<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":21038,"parent":20657,"menu_order":5,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21015"}],"collection":[{"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21015"}],"version-history":[{"count":20,"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21015\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26821,"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21015\/revisions\/26821"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/20657"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21038"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/at.comune.sestu.ca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}